Art. 2

In vigore dal 11 dic 1956
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo indicato nell'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1293#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo