Art. 1
In vigore dal 11 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, relativo all'esecuzione del Trattato di pace, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Francia concluso in Roma, mediante processo verbale del 15 novembre 1955 con annesso scambio di Note del 22 novembre 1955, per regolare alcune questioni finanziarie relative ai territori ceduti alla Francia per effetto del Trattato di pace.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-10;1293#art-1