Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo II

Art. 7

In vigore dal 15 nov 1956
Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto; b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio; c) delibera su proposta del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi; d) delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno tre consiglieri, oltre il presidente. Le funzioni di segreteria sono esercitate dal segretario dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-7

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