Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo II

Art. 10

In vigore dal 15 nov 1956
Il direttore: a) cura il regolare andamento degli studi e l'osservanza di tutte le norme relative; b) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, a norma delle leggi vigenti per le Università dello Stato; c) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio del professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni; d) riferisce con relazione annuale sull'andamento generale didattico e morale dell'Istituto; e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto. Il direttore per tutte le attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento, è supplito dal professore di ruolo più anziano di grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-10

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