Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 15 nov 1956
Il direttore:
a) cura il regolare andamento degli studi e l'osservanza di tutte le norme relative;
b) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, a norma delle leggi vigenti per le Università dello Stato;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio del professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;
d) riferisce con relazione annuale sull'andamento generale didattico e morale dell'Istituto;
e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.
Il direttore per tutte le attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento, è supplito dal professore di ruolo più anziano di grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-10