Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 15 nov 1956
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e procede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;
e) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-6