Art. 3

In vigore dal 11 ott 1956
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza o diventino insufficienti, per qualsiasi motivo; i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1956 GRONCHI ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 183. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;1096#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di patologia speciale e clinica medica della Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo