Art. 1
In vigore dal 11 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi nulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto l', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 26 marzo 1955 nonché l'atto aggiuntivo in data 25 maggio 1956, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;1096#art-1