Art. 2
In vigore dal 11 ott 1956
È istituito, ai sensi dell', sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di patologia speciale e clinica medica presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-18;1096#art-2