Art. 3
In vigore dal 1 set 1956
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 39. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;884#art-3