Art. 3

In vigore dal 1 set 1956
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 39. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;884#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo