Art. 1
In vigore dal 1 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, 22 novembre 1953, n. 974, 18 giugno 1954, n. 526, 24 agosto 1954, n. 1088 e 26 ottobre 1955, n. 1195, che determinano la misura degli aggi a favore dei rivenditori di generi di monopolio;
Ritenuta la necessità di variare la misura degli aggi per i tabacchi lavorati nazionali posti in vendita dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
.
L'aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali è determinato nella misura del sei per cento del prezzo di tariffa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;884#art-1