Art. 1

In vigore dal 1 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, 22 novembre 1953, n. 974, 18 giugno 1954, n. 526, 24 agosto 1954, n. 1088 e 26 ottobre 1955, n. 1195, che determinano la misura degli aggi a favore dei rivenditori di generi di monopolio; Ritenuta la necessità di variare la misura degli aggi per i tabacchi lavorati nazionali posti in vendita dall'Amministrazione dei monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . L'aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali è determinato nella misura del sei per cento del prezzo di tariffa.
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