Art. 2
In vigore dal 1 set 1956
Il supplemento di aggio spettante ai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita dei tipi di tabacchi lavorati nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757, 22 novembre 1953, n. 974, 18 giugno 1954, n. 526, 24 agosto 1951, n. 1083 e 26 ottobre 1955, n. 1195, è determinato nella misura dell'uno per cento del prezzo di tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;884#art-2