Art. 3
In vigore dal 19 ott 1956
Un estratto di ciascuna domanda è affisso per quindici giorni nell'albo comunale della località dove risiede l'istante e nell'albo della Prefettura.
Qualunque cittadino, anche non direttamente interessato, può comunicare al prefetto gli elementi informativi di cui sia in possesso circa la pertinenza della qualifica di profugo a chiunque ne abbia fatto richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-04;1117#art-3