Art. 3

In vigore dal 19 ott 1956
Un estratto di ciascuna domanda è affisso per quindici giorni nell'albo comunale della località dove risiede l'istante e nell'albo della Prefettura. Qualunque cittadino, anche non direttamente interessato, può comunicare al prefetto gli elementi informativi di cui sia in possesso circa la pertinenza della qualifica di profugo a chiunque ne abbia fatto richiesta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-04;1117#art-3

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