Art. 2

In vigore dal 19 ott 1956
L'istante nella domanda di cui all'articolo precedente deve indicare: 1) le generalità complete; 2) la professione od il mestiere; 3) le circostanze sulle quali l'interessato fonda la sua richiesta; 4) la località di attuale residenza in Italia. La domanda deve essere corredata dei documenti idonei a comprovare l'esistenza delle condizioni richieste dall' della legge 4 marzo 1952, n. 137: a) per i profughi da zone del territorio nazionale la domanda deve essere corredata: 1) da una dichiarazione dell'Ufficio del genio civile attestante la distruzione e l'inabitabilità, per eventi bellici, della casa abitata dall'interessato; 2) da una dichiarazione del sindaco del Comune ove era domiciliato l'interessato, attestante l'impossibilità dello stesso di farvi ritorno, per mancanza di una qualsiasi sistemazione alloggiativa; b) per i profughi da territori esteri, la domanda deve essere corredata da dichiarazioni delle autorità consolari italiane del luogo di provenienza ovvero da una dichiarazione del Ministero degli affari esteri della Repubblica, comprovante che il rimpatrio è avvenuto per cause dipendenti dalla guerra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-04;1117#art-2

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