Art. 1
In vigore dal 19 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo, ai fini dell'estensione dei benefici accordati per i concorsi ai reduci e per ogni altro fine dalle leggi previsto, i cittadini italiani che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall' della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare domanda al prefetto della Provincia in cui risiedono, entro i termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono dispensati dal presentare domanda coloro ai quali la qualifica di profugo sia stata riconosciuta ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e conservano efficacia le attestazioni a quei fini già rilasciate.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-04;1117#art-1