Art. 9

In vigore dal 23 giu 1957
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e orientativo. Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere b), c) e d) dell'anzidetto , saranno stabilite dai Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1703#art-9

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