Art. 13

In vigore dal 23 giu 1957
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio d'amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; due rappresentanti della Cassa del Mezzogiorno; due rappresentanti dell'Ente riforma agraria in Sicilia; un rappresentante per l'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura; tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i due rappresentanti dell'Ente di riforma. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1703#art-13

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