Art. 2

In vigore dal 23 giu 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori; 2) Senola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori; 3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore; 4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri; 5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano; 6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro; 7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario. Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti: a) corsi preparatori; b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati; c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1703#art-2

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