Art. 3
In vigore dal 4 giu 1957
Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 7.
Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1692#art-3