Art. 2
In vigore dal 4 giu 1957
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dai seguenti tipi di scuole professionali, ciascuna delle quali può comprendere varie sezioni:
1) Scuola professionale per l'agricoltura generica con sezione per coltivatori;
2) Scuola professionale per l'agricoltura irrigua con sezioni per coltivatori, orticoltori;
3) Scuola professionale per la frutticoltura con sezioni per frutticoltore, agrumicoltore;
4) Scuola professionale per la viticoltura e l'enologia con sezioni per vignaioli, cantinieri;
5) Scuola professionale per la olivicoltura e l'oleificio con sezioni per olivicoltore-frantoiano;
6) Scuola professionale per la zootecnia e il caseificio con sezioni per capostalla, casaro;
7) Scuola professionale per la meccanica agraria con sezione per meccanico agrario.
Presso l'Istituto potranno essere inoltre istituiti:
a) corsi preparatori;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1692#art-2