Art. 1

In vigore dal 4 giu 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per esigenze di servizio, col relativo organico, dal 1 ottobre 1955; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1955 è istituita in Napoli una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura, per il Volturno e il Sele.
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Art. 1 Istituzione in Napoli di un Istituto professionale per l'agricoltura, per il Volturno e il Sele. — Testo vigente | Portale Normativo