Art. 1

In vigore dal 10 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, concernente l'istituzione di un Istituto professionale alberghiero in Napoli; Considerata l'opportunità di modificare l'art. 3 del decreto suddetto e di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione indicata nell'art. 14 del decreto stesso con un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo e con un rappresentante della Azienda di soggiorno cura e turismo; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, è così modificato: "Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) scuola di patente per qualificati e specializzati; b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirino a diventare specializzati; c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati; d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini; e) corsi preparatori".
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