Art. 1
1 / 2In vigore dal 10 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, concernente l'istituzione di un Istituto professionale alberghiero in Napoli;
Considerata l'opportunità di modificare l'art. 3 del decreto suddetto e di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione indicata nell'art. 14 del decreto stesso con un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo e con un rappresentante della Azienda di soggiorno cura e turismo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
.
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, è così modificato:
"Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) scuola di patente per qualificati e specializzati;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirino a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;
e) corsi preparatori".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;1169#art-1