Art. 2
In vigore dal 10 nov 1956
Il secondo comma dell'art. 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, è così modificato:
"Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;
un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo;
un rappresentante dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1956
GRONCHI
ROSSI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1956
Atti dei Governo, registro n. 101, foglio n. 60. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;1169#art-2