Art. 9
In vigore dal 27 set 1997
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297.
Alle acqueviti importate è applicato il contrassegno di Stato relativo alle acqueviti nazionali di corrispondente denominazione.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà delle Amministrazioni, a cui è demandata la vigilanza per l'applicazione della legge, di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti necessari a garantire che le acqueviti di importazione soddisfino alle prescrizioni della legge stessa e del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-19;1019#art-9