Art. 13
In vigore dal 28 set 1956
Ogni acquavite per cui è prescritto un contrassegno di Stato viene assunta separatamente in carico dal produttore o dall'importatore in registri sottoposti alla vigilanza finanziaria, all'atto della produzione o della importazione.
Deve essere parimenti presa in carico nei registri tenuti da un imbottigliatore, l'acquavite proveniente da un produttore o da un importatore che già l'aveva in carico.
A tal fine, per le acqueviti prese in carico nel registro dei produttori o degli importatori, deve essere fatta menzione del loro diritto alla prescritta denominazione nei documenti fiscali di circolazione.
Le Amministrazioni, a cui, ai sensi dell'art. 18 della legge, è demandata la vigilanza, possono disporre gli opportuni controlli anche al momento dell'imbottigliamento e successivamente allo stesso, per accertare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche analitiche per esso prescritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-19;1019#art-13