Art. 14
In vigore dal 28 set 1956
Ai fini dell'apposizione sulle etichette delle indicazioni di cui all'art. 17 della legge è considerato:
a) produttore colui che direttamente o per mezzo di altri compie l'ultima operazione di lavorazione a cui è sottoposta l'acquavite prima dell'imbottigliamento;
b) stabilimento di produzione quello in cui viene eseguita la predetta ultima lavorazione dell'acquavite;
c) imbottigliatore colui che, direttamente o per mezzo di altri, compie l'imbottigliamento dell'acquavite;
d) stabilimento imbottigliatore quello in cui viene effettuato l'imbottigliamento dell'acquavite.
Le suddette indicazioni debbono, a seconda dei casi, essere formulate nel modo seguente:
Prodotto e imbottigliato da........ (nome e sede della ditta) nello stesso stabilimento di........ (Comune e Provincia
se in Italia; località e Stato se all'estero).
Prodotto da........ (nome e sede della ditta)
nello stabilimento di...... (Comune e Provincia
se in Italia; località e Stato se all'estero)
ed imbottigliato da....... (nome e sede della ditta)
nello stabilimento di...... (Comune Provincia
se in Italia; località e Stato se all'estero).
Qualora si tratti di lavorazione per conto di terzi, deve indicarsi anche il nome o la ragione sociale dell'impresa, nel cui stabilimento avviene la produzione o l'imbottigliamento dell'acquavite.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MARTINO - ANDREOTTI -
COLOMBO - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-19;1019#art-14