Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia

Art. 20

In vigore dal 4 mag 1956
In caso di scioglimento dell'Ente, per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, che in ogni caso ha facoltà di nominare un commissario, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto al comune di Foggia. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo