Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 20
In vigore dal 4 mag 1956
In caso di scioglimento dell'Ente, per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, che in ogni caso ha facoltà di nominare un commissario, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto al comune di Foggia.
Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-20