Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 17
In vigore dal 4 mag 1956
L'esercizio finanziario dell'Ente s'inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato, dal Consiglio di amministrazione, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce ed il conto consuntivo dovrà essere approvato non oltre il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo verranno sottoposti all'esame dei revisori almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio di amministrazione, a cui dovranno essere presentati. Il conto consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione dei revisori.
I revisori dei conti hanno diritto di assistere, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-17