Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Foggia
Art. 19
In vigore dal 4 mag 1956
Gli utili o comunque gli avanzi attivi di gestione della fiera, dovranno essere destinati al miglioramento delle manifestazioni promosse dall'Ente o ad aumento del patrimonio dell'Ente stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-02-24;261#art-sde-19