Art. 3
In vigore dal 19 gen 1956
Al personale di cui al precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;14#art-3