Art. 1
In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 20 dicembre 1951, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 391;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La paga lorda giornaliera del personale di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è stabilito come appresso:
iniziale.................... L. 1.200
al 1° aumento............... L. 1.320
al 2° aumento............... L. 1.440
al 3° aumento............... L. 1.560
al 4° aumento............... L. 1.680
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;14#art-1