Art. 1

In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1951, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 391; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . La paga lorda giornaliera del personale di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, è stabilito come appresso: iniziale.................... L. 1.200 al 1° aumento............... L. 1.320 al 2° aumento............... L. 1.440 al 3° aumento............... L. 1.560 al 4° aumento............... L. 1.680
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