Art. 2
In vigore dal 19 gen 1956
Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 391, e il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nella paga giornaliera di cui al precedente articolo, sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;14#art-2