Art. 3
In vigore dal 19 gen 1956
Le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al presente decreto.
Restano ferme le norme dell'art. 8 dei decreti Ministeriali 6 luglio 1948 e 23 giugno 1952, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1948, n. 197, e del 3 novembre 1952, n. 255.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;10#art-3