Art. 2

In vigore dal 19 gen 1956
Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle retribuzioni di cui al precedente , sono soppressi.
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Art. 2 Conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena. — Testo vigente | Portale Normativo