Art. 1

In vigore dal 19 gen 1956
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le tabelle delle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto.
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