Art. 4
In vigore dal 9 mar 1956
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - BRASCHI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-21;1509#art-4