Art. 3
In vigore dal 9 mar 1956
L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Per le somme non eccedenti L. 60.000 può essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somme non eccedenti L. 30.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, può essere prescritto un atto di notorietà ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco.
Per le somme non eccedenti L. 12.000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-21;1509#art-3