Art. 2
In vigore dal 9 mar 1956
L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), già modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Salvo quanto è stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identità personale:
a) per somme superiori a L. 600.000:
1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;
2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto è un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorità locale competente;
b) per somme superiori a L. 60.000 fino a lire 600.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):
1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto di armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purchè muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.
In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera b), la tessera postale di riconoscimento è ammessa altresì a provare l'identità personale quando si tratti di pagamenti, fino a L. 1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi o da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;
c) per somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere a) e b):
1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purchè provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;
2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b).
È in facoltà dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-21;1509#art-2