Art. 4
In vigore dal 8 mar 1956
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si osservano le norme di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle del regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale appartenente al Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 34. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-09;1504#art-4