Art. 3
In vigore dal 8 mar 1956
Le Commissioni giudicatrici per gli esami di cui ai precedenti sono nominate dal Ministro per il tesoro e sono costituite:
da un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a referendario, presidente;
dal direttore della Zecca;
dal vice direttore della Zecca;
da due professori insegnanti negli Istituti tecnici industriali statali di materie comprese nel programma d'esame: membri.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di gruppo A della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro di grado non inferiore al 9°.
Per ciascuna Commissione sono, altresì, nominati quattro membri supplenti per sostituire quelli effettivi temporaneamente assenti o impediti.
I supplenti del direttore e del vice direttore della Zecca sono scelti, rispettivamente, tra i funzionari della carriera amministrativa centrale del Ministero del tesoro e tra i funzionari del ruolo degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici erariali, entrambi di grado non inferiore al 6°; i supplenti dei due professori sono scelti, al pari di questi, tra gli insegnanti, negli Istituti tecnici industriali statali, di materie comprese nel programma d'esame.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-09;1504#art-3