Art. 1

In vigore dal 8 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 111, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il tesoro; Decreta: . L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo capotecnico - grado 9°, gruppo B - nel ruolo del personale tecnico della Zecca, di cui alla tabella E dell'allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4, consta di quattro prove scritte e di una prova orale secondo il programma di cui all'allegato A annesso al presente decreto e firmato dal Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-09;1504#art-1

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