Art. 4
In vigore dal 28 dic 1955
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1955
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-06;1184#art-4