Art. 4

In vigore dal 28 dic 1955
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - ROSSI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 103. - CARLOMAGNO
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