Art. 2
In vigore dal 28 dic 1955
Per il periodo di cui all'articolo precedente non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell' della legge 7 gennaio 1949, n. 5, e secondo comma dell' della stessa legge, l' della legge 23 aprile 1952, n. 528, per la parte riguardante il compenso per lavoro straordinario, l' del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e l' della legge 15 giugno 1950, n. 447.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-06;1184#art-2