Art. 1
In vigore dal 28 dic 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l', n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Udita la Commissione parlamentare di cui agli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta,:
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A decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 30 giugno 1956 è corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo elencato nell'annessa tabella, un compenso mensile lordo per attività connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo alle condizioni e nelle misure stabilite nella tabella stessa, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-12-06;1184#art-1