Art. 3

In vigore dal 9 gen 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi; dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 156. - CARLOMAGNO
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Art. 3 Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio Sava Adriatico, concluso in Parigi il 12 giugno 1954, con Protocollo addizionale di pari data. — Testo vigente | Portale Normativo