Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 gen 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi; dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 novembre 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 156. - CARLOMAGNO
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