Art. 1
In vigore dal 9 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava,Adriatico, concluso a Parigi il 12 giugno 1954 con Protocollo addizionale di pari data.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-11-16;1557#art-1