Art. 2

In vigore dal 27 gen 1956
Al personale che, per effetto dell'intervenuta incorporazione, passerà alle dipendenze della Società incorporante dovrà essere assicurato, per quanto possibile, un trattamento non inferiore a quello attualmente goduto ed il rispetto dei diritti acquisiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1349#art-2

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Art. 2 Raggruppamento dei servizi autoferrotramviari della zona di Biella, in concessione a distinte societa', mediante l'incorporazione delle societa' medesime. — Testo vigente | Portale Normativo