Art. 3
In vigore dal 27 gen 1956
L'Amministrazione governativa si riserva di apportare ai programmi d'esercizio delle varie linee attualmente in concessione alla predetta Società incorporante quelle modifiche che si rendessero necessarie per un migliore coordinamento dei servizi autoferrotramviari della zona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1955
GRONCHI
ANGELINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 16. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1349#art-3