Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 gen 1956
Al personale che, per effetto dell'intervenuta incorporazione, passerà alle dipendenze della Società incorporante dovrà essere assicurato, per quanto possibile, un trattamento non inferiore a quello attualmente goduto ed il rispetto dei diritti acquisiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-24;1349#art-2